Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza – Consiglieri ricusati – Mancanza del numero legale – Decisione di rinvio ad altro ordine – Ricorso al C.N.F. per regolamento di competenza – inammissibilità.

La potestà decisionale del C.N.F. in materia di regolamento di competenza sorge esclusivamente quando due consigli dell’ordine, simultaneamente, prendono o ricusano di prendere cognizione della stessa infrazione disciplinare, pertanto è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza nelle ipotesi in cui l’ordine investitola altro ordine non dichiari la sua incompetenza ed anzi avvii il procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 284

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 29 Novembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 08 Febbraio 2003
Giurisprudenza CNF

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