Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza – Conflitto – Criterio della prevenzione.

Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att., la competenza è attribuita al Consiglio dell’Ordine che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito. Ne consegue che, la prevenzione, quale regola di soluzione del conflitto dettata dal 2° comma del citato art. 38, può riguardare solo l’inizio effettivo del procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti specifici e la relativa comunicazione, e non già una mera attività di apertura di un fascicolo o di istruttoria o la semplice richiesta di chiarimenti, non potendo intendersi l’attività prodromica istruttoria come inizio del procedimento. (Dichiara inammissibile l’istanza per regolamento di conflitto di competenza richiesto C.d.O. Firenze, 19 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 247

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Giugno 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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