La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al COA che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 25 Settembre 2006
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