La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti del professionista è attribuita alternativamente, secondo il criterio della prevenzione, al C.d.O. presso cui il professionista è iscritto o all’ordine presso il quale il comportamento deontologicamente rilevante è stato posto in essere. Pertanto è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del professionista che abbia acquisito e utilizzato prove assunte in violazione delle norme sulle indagini difensive, il C.d.O. presso il cui circondario le prove siano state utilizzate, non rilevando, ai fini della competenza disciplinare, l’eventuale acquisizione delle stesse presso altro circondario. (Nella specie tale competenza è stata riconosciuta solo nell’ipotesi e nei limiti in cui i due comportamenti “acquisizione e utilizzo” siano congiuntamente valutati e sanzionati. Ove invece nella valutazione di merito l’utilizzo non dovesse essere considerato disciplinarmente rilevante la competenza a procedere dovrebbe essere attribuita al C.d.O. nel cui circondario l’acquisizione illegittima sia avvenuta) (Dichiara la competenza del C.d.O. di Genova, nel conflitto di competenza sollevato con delibera, 21 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 305
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 305 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 21 Febbraio 2003
0 Comment