Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto dell’incolpazione, secondo il principio della prevenzione; pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare. E tale principio si applica anche al praticante avvocato ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 58 dell’ordinamento forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 21 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Febbraio 2003 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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