Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. (Dichiara inammissibile il conflitto positivo di competenza sollevato dal C.d.O. di Modena nei confronti del C.d.O. di Napoli)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 27 Giugno 2002
abc, Giurisprudenza CNF

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