Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto d’incolpazione, secondo il principio della prevenzione; pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 18 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 13 Maggio 2002 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 18 Aprile 1999 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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