Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto d’incolpazione, secondo il principio della prevenzione; pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 10 Dicembre 1999 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 1996 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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