Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La compentenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 febbraio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Febbraio 1998 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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