Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Criterio della prevenzione – Atto d’inizio del procedimento – Individuazione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione. Pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; e tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato ed al p.m. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo d’incolpazione e del relativo addebito. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Palermo, avverso conflitto sollevato dal C.d.O. di Siracusa con delibera 20 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 16 aprile 1997, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 16 Aprile 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 20 Aprile 1996
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment