Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.

Ai fini della individuazione della competenza per territorio a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto in capo al CdO presso cui è iscritto il professionista oggetto della incolpazione oppure al CdO nel cui ambito è avvenuto il fatto, la prevenzione è determinata dal Consiglio territoriale che per primo ha dato inizio al procedimento disciplinare, intendendosi per inizio del procedimento disciplinare la data di comunicazione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare con i relativi capi di incolpazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 17 Luglio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 02 Febbraio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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