Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.

L’art. 38, co.3, della r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nell’attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non contempla una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al C.d.O. presso cui il professionista è iscritto ed a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Ne consegue che l’esercizio di tale potere di iniziativa non può valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia già radicato presso l’altro, secondo detto criterio della prevenzione. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Ancona sul conflitto positivo di competenza sollevato con decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Giugno 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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