Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto spetta al C.d.O. che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, e il alternativa al C.d.O. nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede seguendo, peraltro, il criterio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 febbraio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 marzo 2004, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 11 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Febbraio 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment