Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Motivi – Contenuto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da una dichiarazione attestante l’assoluta impossibilità di partecipare all’udienza dimostrata da un certificato medico o da un impegno professionale di carattere giudiziale assunto prima della conoscenza della data fissata per il procedimento disciplinare. (Nella specie non sono state accolte le richieste di rinvio motivate con la necessità di partecipare ad una assemblea condominiale e ad una riunione con il cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 10 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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