Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – richiesta di rinvio – Certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretta da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato documentava della prenotazione per il ricovero ma non documentava che tale ricovero fosse effettivamente in atto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 29 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 novembre 2004, n. 275

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 11 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 29 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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