L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostra l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie l’istanza di rinvio era giustificata dalla sola dichiarazione del professionista di doversi sottoporre a visita medica ma non era giustificata da una certificazione medica che attestasse l’assoluto impedimento a comparire). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 311
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Luglio 2002 (radiazione)
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