L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio deve ritenersi sussistente qualora sia sorretta da un certificato medico che, attestando una patologia, dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire; pertanto l’omesso ingiustificato rinvio dell’udienza determina la nullità della decisione assunta, per violazione delle norme sul procedimento. (Nella specie il professionista aveva chiesto il rinvio dell’udienza documentando l’impossibilità a partecipare con un certificato medico che attestava “iperpiremia” e faringo -tracheite). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 11 aprile 2003, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 11 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 19 Aprile 2001
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