L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da alcuna certificazione medica e il consiglio, a conoscenza dello stato di salute del professionista (in precedenza documentato con un certificato che però non attestava l’assoluto impedimento dell’interessato), ritenga non esservi un impedimento assoluto e senza termine di partecipazione al dibattimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 31 Maggio 2001
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