Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Certificato medico generico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Richiesta di rinvio – Inammissibilità.

L’impedimento dell’avvocato a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una lieve patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva di una generica sindrome influenzale senza la precisazione di una impossibilità di deambulazione domestica ed esterna). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 16 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Caddeo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 23 Dicembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

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