Non può essere accolta la richiesta di rinvio della udienza disciplinare, giustificata con i preparativi per il matrimonio della propria figlia; pur essendo incontestabili i problemi organizzativi ed anche affettivi di un simile evento, non pare tuttavia possibile individuare nella fattispecie gli elementi dell’impedimento assoluto, anche in considerazione della distanza cronologica del matrimonio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 13 Febbraio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Giugno 1996
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