Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’imputato – Impedimento e richiesta di rinvio – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto dalla semplice dichiarazione del professionista, contenente la enunciazione dell’impedimento derivante dalla necessità di assistere un congiunto, sfornita di ulteriore ed obiettiva documentazione attestante la imprescindibile necessità dell’assistenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 31 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 13 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 31 Maggio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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