L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che non dichiari l’assoluto impedimento ma si limiti ad evidenziare la presenza di una malattia non ostativa alla comparizione. (Nella specie era stata certificata una lombosciatalgia, che non impediva in assoluto la comparizione dell’incolpato).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 18 Maggio 2001 (sospensione)
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