Le sanzioni disciplinari, anche la più lieve dell’avvertimento, possono essere inflitte solo dopo lo svolgimento di un regolare procedimento disciplinare nel rispetto della legge, dei diritti dell’incolpato e della difesa; pertanto è nullo il provvedimento con il quale il C.d.O., omettendo di instaurare il relativo procedimento, infligga ad un iscritto la sanzione dell’avvertimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 7 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Ottobre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 07 Maggio 1996
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