Il procedimento disciplinare forense è caratterizzato dalla ampiezza delle formule adottate dal legislatore per indicare i comportamenti deontologicamente rilevanti, desunti dall’esperienza di settore, dalla stessa giurisprudenza disciplinare, ed elencati nel codice deontologico non in modo tassativo, ed è un sistema rispetto al quale non può ipotizzarsi una violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost., sia perché l’illecito disciplinare esula dal campo penale, al quale tale principio si riferisce, sia perché la necessità di integrare le clausole generali con i ricorso a fonti normative esterne o a regole di comportamento condivise risponde all’esigenza di evitare l’elencazione tassativa dei singoli divieti e dei singoli doveri, che potrebbe lasciare esenti da sanzione comportamenti non previsti ma considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2003
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