L’ordine forense, deputato a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, ha il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i propri iscritti. Pertanto la giuridicità delle norme del codice deontologico forense deriva sia dal disposto degli art. 12 e 38 l.p. che dalla definizione dei principi e dei canoni scaturiti negli anni dal comune sentire degli avvocati nello svolgimento delle loro attività.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 2 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 02 Febbraio 2003 (sospensione)
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