L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato dinanzi all’ordine territoriale non è deducibile come causa di nullità della decisione, se l’interessato ha comunque avuto modo di far valere le sue ragioni. (Nella citazione, peraltro, era contenuto l’avvertimento del termine per prendere visione degli atti e per indicare i testimoni). (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 18 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 13 Maggio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 18 Aprile 1999 (censura)
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