Nel procedimento disciplinare forense è valida la citazione dell’incolpato se pur priva dell’elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, non essendo prevista dall’articolo 48 l.p. alcuna ipotesi di nullità per la violazione di quanto in esso prescritto, tanto più quando l’interessato sia venuto a conoscenza dei testimoni, abbia indicato i propri e presenziato all’audizione degli uni e degli altri. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 09 Febbraio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 02 Dicembre 1996
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