E’ irrilevante ai fini della validità della decisione disciplinare l’eventualità che l’atto di citazione non riporti il contenuto testuale della delibera di apertura del procedimento se comunque contenga la trascrizione completa dei capi di incolpazione e comunque, per il principio della fungibilità degli atti, sia stato osservato il minimo di forme che abbia garantito la difesa dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
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