Non è motivo di nullità della citazione a giudizio la mancata indicazione delle generalità dell’incolpato, (luogo e data di nascita), se la stessa abbia comunque raggiunto lo scopo e il professionista ben individuato abbia potuto svolgere le sue difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
0 Comment