Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a giudizio – Mancanza di sottoscrizione – Nullità – Esclusione.

Conformemente ai principi costituzionali (artt. 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la violazione di cui al numero 6 dell’art. 48 r.d. n. 37/34, consistente nella mancata sottoscrizione della citazione a giudizio (rectius, della copia non sottoscritta per conformità all’originale), deve essere fatta valere a pena di decadenza nel corso del giudizio disciplinare dinanzi al C.d.O., non è affetta da nullità insanabile e deve comunque ritenersi superata dalla comparizione dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. VACCARO), sentenza del 25 settembre 2008, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 25 Settembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 09 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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