Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a giudizio disciplinare – Omessa indicazione generalità parte offesa – Nullità – Esclusione.

In difetto di una disposizione normativa che prescriva di indicare, nella citazione a giudizio disciplinare, le generalità della parte offesa, deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della citazione derivante dall’omessa indicazione di tali generalità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 23 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment