La sottoscrizione della citazione a comparire da parte del solo presidente del C.d.O., e non anche del segretario, è necessaria e sufficiente ai fini della validità della citazione medesima, trattandosi, di atto che rientra nelle specifiche competenze del primo, come emerge dal combinato disposto degli articoli 47 e 48 n. 6 r.d. n. 37/1934 che, tra i requisiti della citazione, indica la “sottoscrizione del presidente” e non anche del segretario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1999
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