Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a comparire – Omessa indicazione del termine a difesa – Validità del procedimento.

Nella citazione a comparire davanti al C.d.O. l’indicazione del termine per prendere visione degli atti del procedimento, di cui all’art. 48, n. 5 r.d.l. n. 37/1934, non è prevista a pena di decadenza e la sua omissione non produce la nullità del procedimento e del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 28 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 23 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 28 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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