Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a comparire – Contenuto.

La citazione a comparire dell’incolpato deve riportare, a garanzia del diritto di difesa ed a pena di nullità, il contenuto testuale della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la formulazione dei capi di incolpazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 13 Maggio 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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