La delibera di cancellazione dall’elenco dei praticanti autorizzati al patrocinio per decorso del termine di sei anni non è soggetta ad impugnazione riducendosi la stessa ad una mera dichiarazione di fatto che, accertando la cessazione della durata della concessa autorizzazione, produce automaticamente, per legge, la correlativa cessazione della facoltà dell’esercizio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 12 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Maggio 1998
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