La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, qualora l’incolpazione concerna la mancata costituzione nel giudizio d’appello e l’omessa comunicazione al cliente di tale possibilità, entrambe le condotte omissive rilevano a partire dal momento in cui la costituzione nel giudizio d’appello non è più consentita dalle norme processuali, segnato dalla data dell’udienza collegiale, giacchè è in tale momento che possono dirsi consumate le omissioni, sia quella processuale sia quella dell’informativa al cliente.
Sono ininfluenti, quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione dell’azione disciplinare, le anteriori attività istruttorie informali, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva affidata dall’ordinamento al Consiglio territoriale dell’ordine. L’art. 51 L.P. sottopone, infatti, alla prescrizione estintiva specificamente l’esercizio dell’azione disciplinare, il cui tipico atto propulsivo d’avvio è costituito esclusivamente dalla comunicazione di cui all’art. 47 del Regolamento approvato con R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. (Dichiara estinto per prescrizione dell’azione disciplinare il procedimento su ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 31 Dicembre 2009 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Ottobre 2008
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