Va dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare qualora, anche solo tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato e deciso dal Consiglio dell’Ordine e la data del deposito della decisione, sia ampiamente decorso il relativo termine di cui all’art. 51 r.d.l. n. 1578/33, termine pertanto a maggior ragione decorso tra la notificazione del decreto di citazione a dibattimento e la data della notificazione della decisione, atti cui può ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 14 ottobre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 22 Luglio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 14 Ottobre 2003
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