Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione

Va dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare qualora, anche solo tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato e deciso dal Consiglio dell’Ordine e la data del deposito della decisione, sia ampiamente decorso il relativo termine di cui all’art. 51 r.d.l. n. 1578/33, termine pertanto a maggior ragione decorso tra la notificazione del decreto di citazione a dibattimento e la data della notificazione della decisione, atti cui può ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 14 ottobre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PASQUALIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 22 Luglio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 14 Ottobre 2003
Giurisprudenza CNF

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