Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 r.d.l. n. 1587/1933 – Apertura procedimento penale – Prescrizione – Sentenza di patteggiamento – Decorrenza.

La prescrizione dell’azione disciplinare obbligatoria, ex art. 44 r.d.l. n. 1578/1933, allorché il fatto sia stato oggetto di procedimento penale decorre solo dalla definizione di quest’ultimo con una sentenza diversa dal proscioglimento con formula piena. Infatti solo nel giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile si avvera il presupposto necessario per la azione disciplinare obbligatoria e tale principio si applica anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, che non può essere considerata sentenza di proscioglimento con formula piena. (Nella specie si è affermato che il termine di decorrenza dell’azione disciplinare abbia cominciato a decorrere dal momento in cui era stato definito con sentenza di patteggiamento il procedimento penale relativo ai fatti costituenti la medesima condotta ascritta all’incolpato in seno al procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 23 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 14 Ottobre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 23 Ottobre 2002
abc, Giurisprudenza CNF

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