Ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare è irrilevante la provenienza della notizia o dell’eventuale esposto. Il C.d.O., invero, ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare, che può essere costituita anche dalla denunzia di una persona non direttamente coinvolta nella situazione illecita posta in essere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 27 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 2008
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