L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e pertanto, la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti o l’eventuale consenso delle parti alla transazione economica non condiziona e non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 2001 (censura)
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