L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 25 febbraio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 25 Febbraio 1999 (sospensione)
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