Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testimoni – Testimoni interessati al procedimento – Ammissibilità della audizione – Valutazione discrezionale del C.d.O.

Nel procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità dei testimoni viene compiuta in connessione con le prove documentali e secondo l’apprezzamento discrezionale e autonomo degli organi forensi. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante ai fini della validità del procedimento l’eventualità che i testimoni ascoltati avessero un interesse nel procedimento considerato che la decisione del C.d.O era fondata sulla documentazione acquisita, indipendentemente dalle deposizioni testimoniali). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 11 giugno 2003.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 17 Gennaio 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment