Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testimoni – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.

Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 08 Giugno 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Marzo 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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