Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il consiglio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti de giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 22 Marzo 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 08 Maggio 2001 (censura)
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