Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testi – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.

Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera, 20 febbraio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 20 Febbraio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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