Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testi – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.

Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 luglio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BUCCICO), sentenza del 25 settembre 2000, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 25 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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