Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testi – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.

Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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