Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 21 giugno 2000, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1998 (sospensione)
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