Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 29 Settembre 1998 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (radiazione)
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