Nel procedimento disciplinare il termine minimo di comparizione di dieci giorni per l’eventuale richiesta di audizione o la presentazione di deduzioni, documenti e memorie, e l’indicazione dei testi a difesa, deve essere concesso e va computato dalla data di notifica della citazione a giudizio (e non dalla data di ciascuna udienza procedimentale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
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